Art. 14.
(Contenuto dei programmi).

      1. I programmi di cui all'articolo 13 devono contenere, oltre al piano economico-finanziario dell'operazione di costruzione, di recupero o di acquisizione degli alloggi:

          a) l'impegno dell'imprenditore di realizzare o di recuperare o di acquistare alloggi costituenti unità abitative possibilmente di diversa superficie complessiva e, comunque, di superficie complessiva non superiore a 100 metri quadrati, calcolati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994;

          b) l'impegno dell'imprenditore a dare in locazione tutti gli alloggi realizzati o recuperati o acquistati a operai e impiegati dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 13, alle condizioni previste dalla presente legge;

          c) l'impegno dell'imprenditore a provvedere, sino alla scadenza del termine di vincolo alla locazione, alla manutenzione, nei limiti fissati dal primo comma dell'articolo 1576 del codice civile, e alla gestione, diretta o indiretta, degli alloggi vincolati alla locazione;

          d) l'impegno dell'imprenditore a trasferire tutte le obbligazioni assunte con il

 

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programma ai propri eventuali aventi causa, ferma restando, in caso di mancato trasferimento, la sua responsabilità verso i conduttori;

          e) l'indicazione dei benefìci richiesti dall'imprenditore, con espressa indicazione se il mancato ottenimento degli stessi comporti il venire meno del vincolo alla locazione;

          f) l'impegno dell'imprenditore di procedere alle verifiche di cui all'articolo 2, dando comunicazione scritta del relativo esito al comune e alle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda;

          g) l'impegno dell'operatore di dare notizia scritta al comune e alle rappresentanze sindacali di cui alla lettera f) della finita locazione e della liberazione di ogni alloggio, entro un mese dal verificarsi di tali eventi;

          h) l'indicazione e la disciplina dei casi in cui l'eventuale morosità del conduttore comporta, previa verifica e asseverazione del competente servizio comunale, la risoluzione di diritto del rapporto di locazione con l'effetto di cui al comma 3 dell'articolo 2;

          i) le sanzioni cui l'imprenditore è assoggettato per le eventuali inadempienze agli impegni assunti;

          l) il termine, non inferiore a dieci anni, della destinazione vincolata degli alloggi;

          m) la definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi in locazione nonché le eventuali riserve o preferenze, con le relative motivazioni.

      2. Il programma deve essere depositato dall'imprenditore, in copia conforme all'originale, che resta presso l'impresa, a libera visione dei dipendenti, presso il comune nel cui territorio l'impresa ha la propria sede e presso il comune nel cui territorio sono da realizzare gli alloggi, e consegnato, in copia, alle rappresentanze

 

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sindacali presenti nell'azienda, ogni eventuale variazione del programma, per essere efficace, deve essere depositata presso le medesime amministrazioni comunali, e consegnata alle suddette rappresentanze. Il programma, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso i competenti comuni, deve essere altresì trascritto, a cura e a spese dell'imprenditore, nei registri immobiliari; la trascrizione è soggetta a tassa fissa. Il deposito e la consegna di cui al presente comma nonché, acquistato il terreno da edificare o l'alloggio, la citata trascrizione, costituiscono condizione essenziale per l'applicazione del regime speciale, ivi compresi i benefìci di ordine fiscale stabiliti dalla presente legge.